
Legge 31 luglio 2006, n. 241
"Concessione di indulto"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31
luglio 2006
Art. 1.
1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2
maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non
superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.
Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del
codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti
articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo
comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater
(arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale);
4)
270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche
internzionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di
eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o
esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis
(sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda
armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600
(riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
14) 600-bis
(prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche
nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16)
600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista
dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia
aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17)
600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di
schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali
con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23)
609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a
scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26)
648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi
denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a
scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la
produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del
medesimo testo unico, nonche' per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74
del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del
medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza
aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive
modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena
detentiva non inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.