Seminario 13 giugno 2002
Agevolazione per chi assume detenuti: la legge Smuraglia (193/2000) e i
decreti attuativi
Don Virginio Colmegna, Presidente AgesoL
Siamo consapevoli che la dinamica del lavoro è una delle strategie
che permette di ricollocare, anche con tutte le difficoltà che
sappiamo, il carcere dentro la società, aumentare la responsabilizzazione
sociale e creare anche un'occasione di prevenzione e di recupero. Attorno
a questo tipo di riflessione, che evidentemente ha dentro aspetti molto
problematici, abbiamo sviluppato come Associazione un'opera di sensibilizzazione
e di lobbying, affinchè la legislazione recepisca questa dimensione,
metta a disposizione degli incentivi o solleciti questo punto di vista.
La cosiddetta "legge Smuraglia" è frutto dell'azione
di lobbying agita da AgeSoL e da molteplici altre realtà, è
stata una legge fortemente voluta dal mondo della cooperazione, dell'associazionismo,
del volontariato, da chi opera tutti i giorni con il carcere e i detenuti;
attendevamo ormai da tempo i decreti attuativi, che hanno implicazioni
di natura fiscale e contributiva molto forte e quindi, su sollecitazione
di molti, abbiamo organizzato questo seminario che, dal numero dei presenti
fa intravedere che il bisogno di chiarimenti e di discussione è
sentito, proprio per individuare tutti gli elementi positivi e gli elementi
di criticità che ci verranno forniti da persone competenti che
da anni operano con noi. L'Agenzia si assume il compito di restituire
a tutti questa messe di informazioni e di strategie, anche attraverso
il nostro sito, www.agesol.it, sul quale continueremo immettere notizie
utili, che sappiano frequentato dagli operatori. Il nostro obiettivo è
sempre quello fare rete e di concentrare il patrimonio di esperienze che
c'è, coordinare gli elementi di criticità, con l'intento
concreto e pratico di sensibilizzare sul rapporto tra carcere e lavoro.
Questo è un appuntamento che rientra nella linea delle tante iniziative
che abbiamo proposto, proprio poco fa abbiamo approvato il bilancio consuntivo
e preventivo con la relazione delle attività, abbiamo in progetto
di aumentare e allargare la fascia di consenso.
La nostra è un'Associazione che noi chiamiamo in termini tecnici
"leggera", che non gestisce da sola, ma che crea rete di azioni
e sinergie, orienta e vuole promuovere cultura dell'integrazione sociale
e lavorativa di soggetti svantaggiati, quali i detenuti, auspichiamo quindi,
anche attraverso il seminario di oggi, di aumentare la potenzialità
associativa dell'Agenzia stessa, che annovera tra i soci realtà
istituzionali, Comune e Provincia, e stiamo lavorando anche con la Regione
Lombardia.
Io darei subito la parola a Alessandra Bassan.
Alessandra Bassan, VicePresidente AgeSoL
Grazie e buongiorno a tutti. Sono molto contenta che il seminario di
oggi veda questa partecipazione così numerosa. Io non vi dico nient'altro
più di quanto abbia detto don Virginio che molto sinteticamente,
però molto efficacemente, ha delineato non solo la "mission"
di AgeSoL ma il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo, sia prima
dell'approvazione della legge Smuraglia, quindi prima del 2000, sia in
questa fase lunga, intermedia tra l'approvazione della legge e l'emanazione
di decreti attuativi che, come voi sapete, sono gli strumenti operativi
senza i quali queste agevolazioni non possono funzionare a favore delle
imprese e dei detenuti; è stato un lavoro ovviamente faticoso perché
qualche volta il tema era imprendibile. Comunque i due decreti attuativi
della Legge 193 sono rispettivamente del novembre 2001 e del febbraio
2002, da poco sono stati pubblicati e quindi solo oggi ne possiamo parlare.
Ne discutiamo con il dottor Francesco Maisto, sostituto procuratore generale
presso la corte d'appello di Milano, con la dottoressa Mariella Fracasso,
dell'Assessorato al lavoro e alle attività economiche dell'Amministrazione
Provinciale di Milano, con Angela Brunetto, consulente del lavoro, con
la dottoressa Monica Vitali, Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Milano.
Francesco Maisto (intervento ancora in bozza non corretto dall'autore)
Ci vuole anche un po' di coraggio a mettersi a lavorare con questo caldo
quindi credo che ci sia tanta motivazione da parte vostra. Cercherò
di approfittare poco della vostra pazienza, ringrazio l'amica Alessandra
Bassan per quanto ha detto e cerco di entrare nell'argomento dicendo subito
che, tanto per dare degli orientamenti, mi metto un po' sull'onda di quanto
avevo scritto appena pubblicata la legge 193, quella che poi è
passata sotto il nome di legge Smuraglia, sul numero 33 della Guida al
Diritto edita dal Sole 24 ore nel 2000, numero 33 del 9 settembre.
L'altro punto di orientamento, oltre che da questo scritto mi viene dato
dalla precisione e dalla costanza del lavoro della dottoressa Roselli
che bene ha fatto a raccogliere un po' di quesiti tra rappresentanti di
cooperative, imprese e così via.
Mi ha anticipato 8 quesiti, in realtà di fatto i quesiti sono molto
più numerosi, ma formalmente sono otto, cercherò di rispondere
nel corpo, cercando di dare un inquadramento unitario, in qualche modo
logico, a tutti i quesiti, in modo tale da non dare risposte frammentarie.
E dico subito che il 90 per cento dei quesiti non ha a che fare con la
materia previdenziale e fiscale ma attiene direttamente all'interpretazione
della legge e dei due decreti di attuazione. L'altra premessa è
che non mi meraviglierei se qualcuno di voi si dovesse trovare in situazioni
in cui poi di fatto le interpretazioni applicative degli appositi uffici
fiscali e previdenziali dovesse essere difforme da quel che sto per dire.
C'è un generale disorientamento in ordine all'interpretazione delle
norme, figurarsi in questa materia può succedere di tutto. Tanto
per fare un esempio: lo stesso schema di decreto ministeriale che era
stato mandato rinviato quando erano in carica i due precedenti Ministri
Fassino e Visco, nell'attuale accoppiata Castelli e Tremonti è
passata. Cioè le stesse obiezioni che l'ex Ministro delle Finanze
faceva al Ministro della Giustizia, oggi sono state superate. E non rifacendo
il testo del decreto, facendolo passare così com'è. Questo
significa che non mi meraviglierei che si potrebbero verificare interpretazioni
difformi a livello periferico degli appositi uffici o delle entrate oppure
previdenziali. L'altra premessa è che probabilmente bisognerebbe
leggere questi decreti dalla fine e non dall'inizio, per il fatto che
contengono delle determinazioni temporali, cioè fino al 2002, (oppure
l'impegnativa di spesa sul bilancio generale dello Stato), si dovrebbe
poi capire nella lettura tipica che fa il fiscalista, l'impatto effettivo,
il vantaggio effettivo che danno i decreti, al di là della lettera
e della norma.
Però un inquadramento è necessario perché innanzi
tutto ci sono state delle modifiche intervenute sulla stessa legge penitenziaria
dopo l'entrata in vigore della Smuraglia e quindi c'è un problema
di interpretazione contestuale della Smuraglia con la legge penitenziaria
modificata successivamente; faremo degli esempi tra poco. Così
come c'è il problema della relazione da porre necessariamente tra
la Smuraglia, con i relativi decreti di attuazione, e il nuovo regolamento
(numero 230, il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria).
In particolare, faccio riferimento all'articolo 47 del regolamento che
è, a quanto mi risulta, tutta una parte completamente inesplorata,
non attuata all'interno degli Istituti di Pena; e in particolare a tutta
l'implementazione possibile immaginabile che in virtù del regolamento
si può effettivamente fare dell'attività delle cooperative
sociali all'interno degli Istituti di Pena in luogo dei servizi che fino
ad ora dipendevano, o dipendono, ancora dalla stessa amministrazione penitenziaria.
Per quanto riguarda i servizi in genere, basta leggere l'articolo 47,
in particolare segnalo i comma 3 e 4.
L'altra premessa è che, come si presenta ora la Legge 193/2000
con i decreti di attuazione non è esattamente quel progetto che
fu pensato quando si partì con il Gruppo di Lavoro dentro San Vittore,
con l'Agenzia di Solidarietà, con la Caritas e con altri, perché
è noto che le premesse per far camminare la legge furono poste
a Milano.
Non è proprio quello il progetto che poi troviamo nella legge e
nei decreti di attuazione ma comunque è qualcosa che prima non
esisteva nel quadro normativo. E sono all'ultima premessa, poi passo al
merito: c'è probabilmente qualche spunto interpretativo che non
necessariamente fa piacere, nel senso che potrò dire qualcosa che
è contro le vostre aspettative. Però se l'interpretazione
è interpretazione, ognuno esprime motivatamente la sua opinione
e poi si vedrà.
Fatte queste premesse, la maggior parte delle domande che sono state poste
danno l'impressione che non sia chiaro il rapporto tra la fonte normativa
primaria, cioè la legge dello Stato, e i decreti di attuazione.
Nel senso che l'impressione che se ne ha è che qualcuno si sia
limitato a leggere soltanto i decreti e che, leggendo soltanto quelli
abbia ragionato in questi termini: "gli sgravi contributivi sono
previsti soltanto per
allora le agevolazioni fiscali sono previste
soltanto per
"
Quando si fa una lettura limitata soltanto dei decreti di attuazione,
senza tener conto del fatto che danno appunto attuazione a parti della
normativa primaria dello Stato, se ne perde il contesto e quindi si rischia
di ridurne la portata. Anche perché gli stessi decreti già
nelle intitolazioni contengono degli errori, per esempio: se prendete
il decreto 9 novembre 2001 dice "sgravi contributivi a favore delle
cooperative sociali" e poiché dice soltanto "a favore
delle cooperative sociali", è come se si dovesse intendere
che gli sgravi contributivi li hanno soltanto le cooperative sociali.
Così non è, perché la lettura della legge invece
vi dà tutta un'altra visione delle cose e lo stesso discorso si
può fare in relazione al decreto 25 febbraio 2002 laddove si dice
"regolamento". Questo "regolamento" probabilmente
è un refuso perché il regolamento non era previsto da nessuna
parte. Era previsto soltanto un decreto. "Regolamento" recante
sgravi fiscali alle imprese. Anche qui si potrebbe fare tutto un lungo
ragionamento: che cosa si possa e si debba intendere per impresa.
Allora ho cercato di proporre griglie di lettura per potersi immettere
nella normativa. Entrando direttamente ora nel merito.
Qual è la portata della legge 193? La legge 193 sostanzialmente
fa una duplice operazione. La prima è quella di andare ad innestarsi
modificando ed innovando la disciplina sulle cooperative sociali, e cioè
la legge 381 del '91. E questo non si poteva fare se non andando a modificare
e innestare. Quindi da questo punto di vista i primi due articoli della
legge 193 vanno a costituire un corpo unico con la legge 381. Invece i
rimanenti articoli, e cioè a partire dall'articolo 3, costituiscono
in qualche modo, anche se formalmente non è così , dal punto
di vista sostanziale, un corpus autonomo. Allora ricapitolando gli articoli
1 e 2 della legge Smuraglia si innestano, modificano e ampliano la legge
381 del'91 sulle cooperative sociali. E questo è il primo punto.
In particolare il primo comma dell'articolo 1 fa un allargamento della
categoria della persone svantaggiate. Quindi quando si chiede "chi
sono le persone svantaggiate ai sensi del decreto di attuazione"
è facile dare come risposta: "i decreti di attuazione non
parlano proprio di persone svantaggiate". È una nomenclatura
giustamente non utilizzata dai decreti di attuazione, che non parlano
di persone svantaggiate. E tuttavia resta il collegamento della categoria
delle persone svantaggiate con la legge. Con la legge Smuraglia si ha
un allargamento della categoria delle persone svantaggiate, categoria
che già prima c'era. C'erano, per quanto riguarda il penitenziario,
i condannati ammessi ad alcune delle misure alternative, in particolare
all'affidamento in prova al Servizio Sociale, quello ordinario, all'affidamento
terapeutico per tossicodipendenti o alcoldipendenti, i condannati ammessi
alla detenzione domiciliare e i condannati ammessi alla semilibertà.
Queste erano le persone per le quali già autonomamente, in precedenza,
rientrando nella categoria di persone svantaggiate, era possibile prevedere
dei vantaggi ai sensi della legislazione sulle cooperative sociali. Ora,
dopo la Smuraglia, che cosa succede? Che vengono ritenute persone svantaggiate
non più soltanto quelle persone in quelle misure alternative ma
ci sono delle aggiunte. E cioè: i detenuti negli Istituti di Pena,
intendendo come detenuti sia i condannati che i giudicabili purché
siano negli Istituti di Pena, perché è questa la qualificazione
tipica di tutto l'Ordinamento Penitenziario di base, cioè la legge
354 del '75; intendendo per condannati soltanto coloro che sono arrivati
a una espiazione di pena e quindi i condannati definitivi, i detenuti
è la categoria più valida comprensiva sia dei condannati
che di coloro che condannati non sono. Ci rientrano anche gli internati,
sempre negli Istituti, dovendo intendere come internati coloro che sono
sottoposti a misure di sicurezza limitative della libertà. E quindi
non soltanto coloro che sono negli OPG, negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari,
ma anche, se risiedessero in qualche posto della Repubblica, coloro che
sono internati in Colonie Agricole e Case di Lavoro, visto che le due
misure di sicurezza restrittive, oltre a quella terapeutica dell'OPG,
sono rimaste nell'ordinamento. Quindi le persone che sono in Colonie Agricole
e Case di Lavoro oppure in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, se c'è
un aggancio con rapporto di lavoro, rientrano nelle categorie delle persone
svantaggiate. In più, cosa che non prevedeva la legge sulle cooperative
sociali, vi rientrano le persone che sono in articolo 21, cioè
i famosi lavori all'esterno (l'articolo 21 della legge penitenziaria)
e, ancora, tutte le misure alternative, quindi le persone che sono sottoposte
oggi a tutte le misure alternative.
Allora che cosa c'è di nuovo rispetto alla 381 del '91? Non soltanto
valgono per gli affidati, i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti, i
detenuti domiciliari (che non sono le persone agli arresti domiciliari),
coloro che sono in semi-libertà ma anche coloro che sono stati
sottoposti alle due misure successive (nel senso che prima non erano previste
dalla 381 del'91 per il semplice fatto che non esistevano queste due misure).
Queste due misure sono quelle previste dall'articolo 47 quater e cioè
le persone che sono state sottoposte a misura alternativa, perché
affette da AIDS conclamato oppure da patologia di grave immunodeficienza,
e poi ancora le persone sottoposte alla misura di cui all'articolo 47
quinquies, che va sotto il nome di detenzione domiciliare speciale ma
che, se voi ricordate, è stato oggetto di una lunga battaglia durante
la precedente legislatura, sempre partendo da San Vittore e andando avanti
per il resto dell'Italia, battaglia che riguardava il privilegio del rapporto
mamma-genitori e bambini. Quindi anche le mamme che hanno dei figli e
che in ragione di questa condizione particolare hanno ottenuto il 47 quinquies
nelle sue varie forme, ci rientrano.
Ricapitolando: tutti i detenuti, gli articoli 21, tutte le misure alternative
allargando lo spettro e quindi anche il 47 quinquies (e qui la ragione
è ancora più evidente, perché la Smuraglia è
del 22 giugno 2000 numero 193, quella per mamme e bambini è dell'8
marzo 2001 numero 40). Poiché però la dizione della Smuraglia
è chiarissima, dice "per tutti coloro sottoposti a misure
alternative e successive modificazioni" è comprensiva anche
quella delle mamme e dei bambini. Allora su questo punto, la ratio della
norma qual è? È quella di estendere le agevolazioni contributive
anche a quelle cooperative sociali che vogliono organizzare lavorazioni
negli Istituti, usufruendo di manodopera detenuta.
Passiamo al secondo comma dell'articolo 1. Richiede una certa attenzione
perché premetto che il secondo comma dell'articolo 1 attua un doppio
livello, un doppio regime che è fondamentale. Usiamo subito le
parole magiche per capire: sono "abbattimento" e "riduzione".
Nel senso che il secondo comma dell'articolo 1, che va a modificare il
terzo comma della 381, esonera dalle contribuzioni per l'assicurazione
obbligatoria le cooperative sociali solo per le persone ammesse alle misure
alternative. In pratica qui abbiamo un abbattimento totale delle aliquote
previdenziali. C'è un regime diverso, e perciò vi ho detto
"state attenti perché sembra ci sia un discriminazione",
c'è anche una ragione giustificatrice della discriminazione. Si
ha cioè un abbattimento totale delle aliquote previdenziali per
le persone ammesse alle misure alternative ma la stessa cosa non succede
per gli altri. Non succede per gli altri, perché è stato
modificato, dallo stesso secondo comma dell'articolo 1 l'articolo 3 bis,
della legge 381, rinviando quindi al decreto di cui parleremo tra poco,
e il secondo comma, nella misura in cui modifica l'articolo 3 bis della
381, riduce le aliquote delle contribuzioni solo per detenuti internati
e lavoranti all'esterno, quindi articolo 21. Qui si inserisce il primo
decreto che è il decreto 9 novembre 2001, che è pubblicato
in Gazzetta Ufficiale un po' dopo, il decreto è del 9 novembre
2001 e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2002, la
numero 119. Qui si segnala quell'errore di cui parlavamo, l'intestazione
dice "cooperative sociali" ma in realtà non riguarda
soltanto le cooperative sociali, perché c'è il dettato normativo,
cioè la legge che dice che non è così. E si prevede
appunto questa riduzione delle aliquote dell'80 per cento. Poi per gli
aspetti di maggiore specificazione previdenziale e fiscale ne parleremo
con gli altri esperti
Andiamo all'articolo 2 sempre della legge Smuraglia, cioè della
193, che va ad incidere sulla disciplina delle cooperative sociali, sulla
381, e dice: "le agevolazioni previste dall'articolo 4 terzo comma
sono estese anche alle aziende pubbliche o private".
Quindi la portata di quest'articolo 2 qual è? È l'estensione
della riduzione delle contribuzioni, così come per le aliquote
previdenziali per le cooperative, anche alle aziende pubbliche private,
purché però il rapporto sia con persone che siano negli
Istituti di Pena, che comunque non vengono indicate nel decreto solo perché
il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge 381, aggiunto dal comma 2 della
legge 193, non lo prevede specificamente ma l'estensione si opera per
legge ex articolo 2 della legge 193.
Finora abbiamo parlato degli sgravi contributivi. E per gli sgravi fiscali?
Abbiamo qui in qualche modo una cesura, per operare sugli sgravi fiscali
non c'era la necessità di andare a modificare la disciplina delle
cooperative, perché parliamo di altro, quindi è un corpus
in qualche modo autonomo.
Anche gli sgravi fiscali si operano secondo decreto ma un altro decreto.
Secondo l'articolo 3 si danno sgravi fiscali alle imprese che assumono
lavoratori detenuti o, anche se non li assumono, che li ammettono a svolgere
attività formative oppure ancora, terza categoria, le persone ammesse
al lavoro all'esterno. Qui sorge una perplessità interpretativa
e cioè se per coloro che sono stati ammessi alla semi-libertà
e sono dipendenti delle imprese, per le imprese, a vantaggio delle imprese,
si abbiano gli sgravi fiscali oppure non si abbiano, rispetto ai semi-liberi
assunti, perché si potrebbe fare un ragionamento di scorporo e
dire "da qui è tutta un'altra disciplina e quindi c'è
lo sgravio fiscale". Si potrebbe dire invece che la distinzione che
si fa è quella dei primi due articoli e quindi loro sono ritenuti
sottoposti a misure alternative.
Per ricapitolare, e per essere ancora più chiari.
Dopo tutto ciò, che vantaggio ne hanno le cooperative e che vantaggio
ne hanno le aziende? Per le cooperative sociali: hanno agevolazioni in
relazione alle contribuzioni che praticamente sono a zero (abbattimento
a zero per le contribuzioni) nel caso in cui si tratti di persone sottoposte
a misure alternative. Nel caso invece in cui si tratti di persone in carcere,
persone ex articolo 21, si ha la riduzione nell'aliquota dell'80 per cento.
A fronte di questo, maggior incentivi sembrano dati alle aziende pubbliche
e private, visto che, in virtù dell'articolo 3, le aziende pubbliche
e private non soltanto hanno le contribuzioni nella misura, nel ruolo
e nella funzione della riduzione delle aliquote di contribuzione previdenziale
ma anche sicuramente gli sgravi fiscali. Quindi, sicuramente, agevolazioni
di contribuzioni previdenziali e agevolazioni di sgravi fiscali per le
aziende pubbliche e private, purché il rapporto sia con le persone
che sono negli Istituti; per quelli delle cooperative sociali sembra che
l'obiettivo siano le contribuzioni, ridotte o dell'80 percento o a niente.
Anche qui però, già si è manifestata in concreto
una difformità interpretativa nel senso che ci sono alcune agenzie
delle entrate che hanno interpretato l'impresa nel senso, anche, comprensivo
di impresa no profit, facendo rientrare le cooperative sicché già
in concreto, qui a Milano, è successo che una cooperativa, probabilmente
anche più di una ha beneficiato dello sgravio fiscale per l'interpretazione
data dall'ufficio periferico milanese. Come pure si può ragionare
sull'efficacia del decreto, visto che il decreto prende in considerazione
le annualità 2000-2002, per una somma che va a carico del bilancio
dello Stato, si è data la possibilità di recuperare lo sgravio
fiscale per gli anni precedenti - non nel senso di avere i soldi ma nel
senso di compensare rispetto al dare e avere - quindi c'è chi nel
2002 ha potuto recuperare ciò che aveva dato al fisco nelle due
annualità precedenti. Oppure lo stesso schema, che prima era cooperative
sociali/aziende pubbliche, cooperative sociali/contribuzioni/sgravi fiscali,
aziende pubbliche o private/contribuzioni/sgravi fiscali, può essere
ribaltato partendo non dalle personalità giuridiche ma partendo
dai contributi concreti. Sicché si può dire che la riduzione
delle contribuzioni è data sia alle cooperative sociali che alle
aziende pubbliche e private, ad una prima interpretazione sembra che gli
sgravi fiscali debbano essere dati solamente alle aziende pubbliche e
private, però ci sono appunto questi precedenti di cui vi parlavo
poco fa e di cui uno milanese.
Questo perché è potuto succedere? Per un fatto semplicissimo,
perché chi abbia un po' di dimestichezza con queste carte sa che
in realtà non si è superato quello che il Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica il 27 febbraio 2001 aveva
obiettato al Ministro della Giustizia. Cioè non appare chiaro se
la riduzione riguardi la sola contribuzione a carico del datore di lavoro
o anche quella a carico del lavoratore e non sono individuate le forme
e gli enti previdenziali interessati. Inoltre non è prevista alcuna
modalità di rendicontazione ai fini del rimborso dovuto agli enti
previdenziali medesimi. Ne risulta elaborata una specifica nota tecnica
diretta a valutare la coerenza del beneficio concesso con le risorse approntate.
Questo era uno scoglio che si è ritenuto, non so come, di superare
nella situazione attuale.
Alessandra Bassan
Ringraziamo il dottor Maisto. Credo che questo tema e questo meccanismo
siano molto complicati e molto difficili da interpretare. Ci sono divergenze
interpretative, come diceva il dottor Maisto. Noi cerchiamo di abbattere
un po' di foresta per cercare di capire se si riesce a trovare un sentiero,
perché è evidente che l'obiettivo di tutti noi è
quello di arrivare a uno strumento che incentivi l'inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati e chiaramente più complicazioni ci sono
- penso già alla difficoltà di sensibilizzare e di convincere,
in senso complessivo e generale, il sistema delle imprese - meno questi
soggetti sono incentivati a utilizzare questo strumento.
L'obiettivo di oggi, pur con accenti ed esperienze diverse, è proprio
quello di capire se riusciamo in qualche modo a trovare la traccia e il
percorso. Poi credo che andranno avviati sicuramente una serie di rapporti,
contatti con l'Amministrazione Penitenziaria, con il Ministero, con tutti
i soggetti coinvolti per avere un'interpretazione "autentica",
in modo tale da poter essere certi che le cose che si fanno non saranno
poi soggette a revisioni piuttosto che a sanzioni nonostante siano commesse
in buona fede ma sanzionabili. Per completare
questo quadro piuttosto tortuoso (da foresta equatoriale, visto il caldo)
darei la parola a un altro magistrato (passeremo poi agli aspetti più
operativi, tecnici, legati all'applicazione dei decreti): la dottoressa
Vitali, Giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano che tutti conoscete,
autrice del noto libro best seller che abbiamo pubblicato in collaborazione,
Il Lavoro peenitenziario, ed Giuffrè 2001.
Monica Vitali
Prima di tutto ringrazio l'Agenzia per avermi invitata anche in quest'occasione,
parlare dopo l'intervento del dottor Maisto è difficile, perché
praticamente vi ha illustrato compiutamente questa normativa estremamente
farraginosa, almeno in apparenza. In effetti, secondo me, questo complesso
di disposizioni più che farraginoso ha dei problemi applicativi,
che occorre mettere ben in evidenza dal punto di vista civilistico, secondo
gli schemi del diritto del lavoro.
Il mio intervento sarà piuttosto schematico, per agevolare l'interpretazione
del complesso normativo.
Parto da alcune considerazioni molto generali.
1) La prima considerazione generale
Già il dottor Maisto ha messo l'accento sulla questione ricollegata
al rapporto di gerarchia delle fonti che lega i decreti che stiamo esaminando
e la L. Smuraglia 22 giugno 2000 nr.193, ma, essendo un punto fondamentale
per comprendere limiti e efficacia delle disposizioni contenute nei decreti
ministeriali 9 novembre 2001 e 25 febbraio 2002 nr.87, vale la pena ribadirla
nuovamente.
Nella lettura di questi decreti ministeriali occorre sempre tener presente
che sono fonti secondarie, cioè decreti di attuazione di una legge,
che vanno letti congiuntamente alla legge stessa, mentre l'eventualità
paventata dal dr.Maisto di difformità di interpretazioni a livello
nazionale da parte dei vari uffici periferici dell'amministrazione dello
stato saranno probabilmente superati in qualche misura dalle circolari
degli enti e organi competenti ** che seguiranno questa normativa di secondo
livello.
In altri termini, quella disomogeneità di interpretazioni in concreto
che il dottor Maisto ha ricordato, dopo l'emissione delle circolari operative
dovrebbe, almeno in teoria, essere un problema risolto.
2) La seconda considerazione generale
Per risolvere il problema interpretativo fondamentale di questa normativa,
e cioè comprendere nelle concretezza dei casi chi ha diritto a
certi benefici fiscali e a certi sgravi contributivi, bisogna considerare
che, in realtà, la legge Smuraglia è costituita da due leggi,
nel senso di due diverse discipline, l'una che ha inciso sulla preesistente
normativa in materia di cooperative sociali e l'altra che ha determinato
una estensione delle agevolazioni contributive ed ha introdotto sgravi
fiscali .
Allora, se si ha ben chiaro questo punto di partenza, il dettaglio della
disciplina diventa meno ostico da ricostruire, perché è
evidente che quella Smuraglia "parte prima" che incide sulla
legge sulle cooperative sociali e solo sulle cooperative sociali - e visto
che si parla di modifiche legislative bisogna anche tener presente che
è uscita una legge quasi rivoluzionaria per quanto riguarda la
disciplina delle cooperative, senza ulteriori aggettivazioni, la legge
3 aprile 2001 nr.142 di revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore - modifica
il catalogo delle persone svantaggiate, come diceva in precedenza il dottor
Maisto, e lo modifica in senso favorevole al mondo penitenziario perché
aggiunge delle categorie ritagliate dal mondo penitenziario (art.1 L.193/00).
Accanto, ci sono le norme della legge Smuraglia "parte seconda"
che sono rivolte a soggetti del tutto diversi, imprese e aziende : a proposito
di questa espressione, ad un civilista come me viene naturale domandarsi
perché mai il legislatore ha usato i termini "aziende e imprese",
che nel diritto civile hanno un significato tecnico ben preciso. La mia
modestissima interpretazione è che si è utilizzato il termine
"aziende" laddove si è voluto includere il pubblico e
si è invece parlato di "impresa" laddove il legislatore
si è voluto limitare al privato, anche se poi resta il problema
di vedere se le cooperative rientrino nel concetto di impresa in questo
contesto.
Concludendo, possiamo dire che, per le aziende e le imprese, e quindi
sia per i soggetti pubblici che per quelli privati, l'art. 2 L.193/00
estende l'agevolazione della contribuzione ridotta a datori di lavoro
che intendono entrare nel mondo del lavoro penitenziario infra-murario,
impiegando detenuti. L'art.3 L.193/00, invece, che si riferisce solo alle
imprese, introduce sgravi fiscali: vedremo, poi, che il decreto ministeriale
parla di credito di imposta, ma, pur non essendo un fiscalista, ritengo
che si tratti semplicemente di una scelta tecnica, nel senso che, nell'ambito
delle possibili opzioni di sgravi fiscali, è stato scelto il meccanismo
tecnico del credito d'imposta, con suoi vantaggi e i suoi svantaggi.
3) La terza considerazione generale
I due decreti ministeriali 9 novembre 2001 e 25 febbraio 2002 nr.87, dal
mio punto di vista, seguono pedissequamente la ricostruzione che vi ho
offerto in precedenza, cioè corrispondono alle due parti di cui
è fatta la legge Smuraglia, e questo rende, come dicevo prima,
più semplice l'approccio a questa disciplina apparentemente così
confusa. Ed infatti, il decreto 9 novembre 2001 si riferisce alle aliquote
contributive sulle retribuzioni dei soggetti svantaggiati, impiegati nelle
cooperative sociali, e non contiene altre previsioni per altri tipologie
di datori di lavoro, nè ha bisogno di farlo, perché è
la legge Smuraglia all'art.2 che estende alle aziende pubbliche e private
questo tipo di agevolazione contributiva.
Il decreto 25 febbraio 2002 nr.87, invece, opera solamente sul piano delle
imprese, salvo poi la questione interpretativa di identificare il concetto
di impresa accolto in questo caso, e si occupa, quindi, solamente degli
sgravi fiscali per l'impresa che assuma lavoratori detenuti, nè
doveva fare altro, perché le cooperative, sociali e non, hanno
distinti regimi fiscali rispetto alle imprese.
Fatte queste premesse generali, entrando nel dettaglio dei quesiti che
sono stati posti, cercherò di esaminare la disciplina delle agevolazioni
fiscali e contributive, dal mio punto di vista, che è quello del
giuslavorista, quindi in termini di soggetti e oggetto del rapporto di
lavoro.
A) Decreto 9 novembre 2001
Per quanto riguarda la riduzione delle aliquote contributive, i soggetti
dal punto di vista datoriale sono facilmente individuabili, mentre lo
sono meno dal punto di vista dell'identificazione del lavoratore.
Cominciando dal caso in cui il datore di lavoro è una cooperativa
sociale, esiste un regime differenziato a seconda di chi è la controparte
del rapporto di lavoro : come vi ha già detto il dottor Maisto,
c'è una prima ipotesi, che comporta la riduzione dell'aliquota
contributiva a zero, relativamente alle retribuzioni delle persone svantaggiate
"originarie", cioè quelle che erano previste originariamente
nella L. 8 novembre 1991 nr.381, gli invalidi fisici, psichici, sensoriali,
gli ex degenti di ospedali psichiatrici non giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcooldipendenti, i
minori a rischio in età lavorativa, i condannati e internati ammessi
alle misure alternative alla detenzione di cui agli artt.47,47 bis, 47
ter e 48 L.354/75 .
Poi c'è una seconda ipotesi che comporta una riduzione sia della
quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore
in misura dell'80% nel triennio 2000-2002, fino a un tetto massimo di
5.000 milioni di euro. La riduzione dell'80%, sotto il profilo dei soggetti
del rapporto di lavoro, riguarda, dal punto di vista del datore di lavoro,
sempre le cooperative sociali, e dal punto di vista del lavoratore, i
soggetti che sono stati aggiunti nel catalogo della L.nr. 381/91 dalla
Legge Smuraglia e quindi: gli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari,
i detenuti negli istituti penitenziari, gli internati in esecuzione delle
misure di sicurezza detentive, i detenuti e gli internati ammessi al lavoro
all'esterno ex art.21 O.P. nonchè a tutte le misure alternative
alla detenzione che, nel frattempo, si sono aggiunte a quelle originariamente
previste dalla L.nr. 381/91, e cioè agli affidati in prova al servizio
sociale e agli affidati tossicodipendenti, agli ammessi alla detenzione
domiciliare e alla semilibertà ex art. 48 O.P. (rispetto ai quali,
secondo me, già era presente qualche problema interpretativo, perché
l'articolo 48 O.P. non è la sola norma in materia di semi-libertà)
. Attualmente, dopo la modifica introdotta dalla Legge Smuraglia, problemi
interpretativi di questo genere sono ormai risolti, perché nella
nuova dizione vengono eliminati l'elenco delle misure alternative ed i
riferimenti normativi, ma si usa l'espressione "ammessi alle misure
alternative", il che significa che qualsiasi misura alternativa in
futuro possa essere aggiunta al catalogo attuale, comunque, rientrerà
in questa disposizione.
Infine, esiste una terza ipotesi, identificata dal punto di vista del
datore di lavoro, che è costituita dalle aziende pubbliche o private
che organizzino attività produttive o di servizi all'interno dell'Istituto,
impiegando detenuti o internati, con riguardo ai contributi dovuti per
questi soggetti su cui è operativa la riduzione dell'80% di cui
si è appena detto. E su questa disposizione, che è l'art.2
della Legge Smuraglia, non appena è stata pubblicata la legge nel
giugno 2000, vi sono state molte discussioni, perché i requisiti
posti dal legislatore sembrerebbero due e non uno solo, nel senso che,
accanto al requisito del tipo di attività che l'azienda pubblica
o privata svolge (organizzazione di attività produttive o di servizi
all'interno degli istituti penitenziari ), viene posto un secondo requisito
riferito alla posizione del lavoratore per cui opera la riduzione dell'80%
della contribuzione sulla retribuzione, che è solo il soggetto
detenuto o internato.
In altri termini, a differenza del caso in cui il datore di lavoro è
una cooperativa sociale e la riduzione opera per il solo fatto di rientrare
il soggetto lavoratore nel catalogo ampliato dalla Legge Smuraglia delle
persone svantaggiate, per il datore di lavoro azienda pubblica o privata
c'è un requisito che inerisce all'attività dell'azienda
pubblica e privata e un requisito che inerisce al lavoratore sulla cui
retribuzione è possibile operare la riduzione contributiva. Questa
duplice condizione di operatività della riduzione contributiva,
a parer mio, crea una serie di problemi, per esempio nel caso, non infrequente
in pratica, di una azienda che abbia unità produttive all'interno
del carcere, impiegandovi dei detenuti, e unità produttive all'esterno
dell'istituto, impiegandovi semiliberi e ammessi al lavoro all'esterno
che sono, comunque, soggetti detenuti . In queste ipotesi, occorre stabilire
se la riduzione della contribuzione sulla retribuzione di questi ultimi
sia possibile, in quanto pur sempre soggetti detenuti, impiegati in aziende
che svolgono anche attività intramuraria, ovvero sia esclusa e,
in caso affermativo, in quale misura operi la riduzione, visto che i semiliberi
rientrano nell'elenco originario della L.nr. 381/91, mentre l'estensione
delle agevolazioni alle aziende pubbliche o private è prevista
solo per le aliquote ridotte di cui al comma 3 bis dell'art.4 L.nr. 381**.
Quanto alla durata degli sgravi contributivi, il decreto indica come
termine temporale il triennio 2000/2002, nel senso che, prendendo atto
che non è stata rispettata la previsione di una determinazione
annuale dell'entità delle agevolazioni contributive, come è
stabilito dall'art.4 Legge Smuraglia, fa retroagire la decorrenza dell'agevolazione
contributiva. Si parla del triennio 2000/2002: il 2000 è già
passato, come pure il 2001, siamo ormai nel 2002, quindi, in realtà,
gli sgravi contributivi sono stati quantificati quasi alla fine del triennio.
Sotto questo profilo, mentre il decreto del febbraio 2002 indica una decorrenza
temporale degli sgravi fiscali ben precisa, facendo riferimento agli assunti
a decorrere dal 28 luglio 2000, questo decreto per le agevolazioni contributive
non dice nulla; si dovrebbe presumere in via interpretativa che la decorrenza
della riduzione delle aliquote contributive coincida con l'entrata in
vigore della legge 193/00**.
Questo è il primo aspetto del problema della vigenza temporale
dell'agevolazione contributiva.
Poi c'è il un secondo aspetto relativamente al momento finale in
cui opera la riduzione contributiva : si dice che la riduzione opera in
quanto correlata alla situazione di svantaggio più che al rapporto
di lavoro. L'art.4 comma 3 bis L.nr.381/91, come modificato dall'art.1
2° comma L. nr.193/00, stabilisce in quest'ottica che " gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo
di sei mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo", ma
crea ulteriori difficoltà interpretative, perché è
stato impostato come se la cessazione dello stato detentivo coincidesse
sempre e comunque con la scadenza dell'esecuzione della pena.
Quanto agli imputati, l'ha già chiarito il dottor Maisto, se sono
detenuti, non hanno nessun problema. Però, gli imputati ammessi
a una misura alternativa, quale quella degli arresti domiciliari, non
hanno diritto ad alcun beneficio, pur essendo formalmente dei detenuti,
perché non sono condannati e gli arresti domiciliari non sono una
misura alternativa alla detenzione .
I detenuti tossicodipendenti, poi, rientrano in due categorie diverse
di persone svantaggiate, i tossicodipendenti e i detenuti : ciò
pone il problema se prevale l'una condizione o l'altra, cioè, se,
in quanto retribuiti dalle cooperative sociali, godano di una contribuzione
a zero, indipendentemente dalla condizione di detenuti, oppure di una
contribuzione ridotta all'80% perchè prevale la situazione di detenzione
su quella di tossicodipendenza.
B) Decreto 25 febbraio 2002 nr.87
Vediamo il secondo decreto ministeriale che si occupa di imprese e del
regime fiscale applicabile a queste ultime quando assumono lavoratori
detenuti.
Cerchiamo di individuare i tanti requisiti che devono essere tutti presenti
per poter utilizzare lo sgravio fiscale: cominciamo come sempre a esaminare
i soggetti del rapporto di lavoro.
La prima questione si riferisce all'uso dell'espressione imprese come
datore di lavoro del detenuto : quali soggetti rientrano nella categoria,
per esempio le cooperative, senza ulteriori aggettivazioni, rientrano
in quasto concetto di impresa? Fino a qualche tempo fa avrei risposto
decisamente in senso negativo, ora, dopo la legge 3 aprile 2001 nr. 142,
ho maggiori difficoltà a darvi una risposta così netta,
perché questa legge ha riordinato il regime delle cooperative in
relazione alla posizione del socio lavoratore. prendendo atto e cercando
di arginare una situazione di fatto, una situazione reale che aveva finito
con lo snaturare il concetto di cooperativa, quando oggetto della attività
mutualistica è la prestazione di attività lavorativa da
parte dei soci.
In questi ultimi anni, quotidianamente, come giudice del lavoro, io mi
sono imbattuta in situazioni nelle quali lo schema giuridico della cooperativa
non è null'altro che lo schermo di un imprenditore, il quale cerca
in questo modo di raggiungere un profitto maggiore e ridurre le garanzie
dei lavoratori, anche sotto il profilo sindacale, applicando le norme
del codice civile in materia di cooperativa, norme che sono state pensate
e formulate per una cooperativa genuina, cioè con un fine mutualistico
effettivo. I casi che io vedevo e vedo ancora, sia pure con minor frequenza,
sono, invece, quelli in cui un imprenditore costituisce con tre amici
una cooperativa, poi assume 250 facchini in qualità di soci lavoratori
e li fa partecipare alla vita sociale, nella migliore delle ipotesi, una
volta all'anno per un pranzo sociale al ristorante, dove qualcuno si alza
e dice "il bilancio è approvato", senza una vera partecipazione
alla vita della cooperativa o un reale controllo sugli organi sociali.
Fermo restando che un freno alla degenerazione della situazione di queste
cooperative era necessario, resta il dato di fatto che, ora, per esempio,
tornando al nostro argomento, le cooperative possono scegliere se avere
dipendenti, soci lavoratori o collaboratori coordinati continuativi. Alla
luce di questa evoluzione normativa, il problema è di capire se
si può ancora sostenere che una cooperativa di questo genere non
rientra nel concetto civilistico in senso lato di impresa.
Quanto al soggetto lavoratore, l'identificazione è data dalla
condizione di detenuto o internato, quindi detenuti a regime ordinario,
internati, condannati o imputati ammessi all'articolo 21O.P.
Il credito d'imposta spetta anche a imprese che svolgano programmi di
formazione all'interno del carcere finalizzati o all'assunzione presso
l'impresa stessa o allo svolgimento dell'attività lavorativa nella
forma tipica del lavoro intra-murario alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria.
Questa scelta, che può lasciare perplessi, in realtà, è
in linea con il complesso normativo che è stato delineato dalla
riforma del lavoro penitenziario: nel momento in cui si ammette che i
servizi infra-murari possano essere gestiti indifferentemente da soggetti
terzi o dall'amministrazione penitenziaria con una varietà di rapporti
di lavoro nei confronti dei detenuti pressoché completa, è
chiaro che lo sgravio fiscale non poteva essere concesso solo all'impresa
che assume il detenuto, ma anche a chi lo forma per quello stesso lavoro
da svolgere alle sue dipendenze o alle dipendenze dell'amministrazione
del carcere.
L'ultimo punto del discorso è relativo al tipo di contratto che
consente di applicare l'agevolazione fiscale : i requisiti posti dalla
legge e conseguentemente dal decreto di attuazione si riferiscono alla
natura del rapporto di lavoro, che deve essere subordinato, ed alla sua
durata che non deve essere inferiore a 30 giorni.
Da questo punto di vista, si può dire che il contratto di lavoro
può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato o di formazione
lavoro o a tempo pieno o a tempo parziale e così via, ma sempre
con il limite che di lavoro subordinato deve trattarsi. E devo dire che
reputo questa una grande occasione mancata, perché, anche se il
lavoro subordinato ormai è flessibilissimo e in prospettiva sarà
sempre più flessibile, nel mondo del lavoro le collaborazioni coordinate
e continuative sono un fenomeno diffusissimo, talvolta simulano rapporti
di lavoro subordinato in senso stretto, ma ormai sono un dato di fatto
così presente che si sono ammesse anche, come detto, nei rapporti
di lavoro con le cooperative e si sono avvicinate sotto il profilo contributivo
al lavoro subordinato, con l'introduzione di un contributo previdenziale.
La scelta di escludere le collaborazioni coordinate e continuative dalle
agevolazioni per il lavoro penitenziario è un grave limite della
disciplina, che in via interpretativa non è tuttavia superabile.
** Nelle more della pubblicazione di questo intervento sono state emesse
la circolare 25 luglio 2002 nr.134 dell'I.N.P.S. avente ad oggetto Benefici
contributivi per l'impiego "intra moenia" di persone detenute
o internate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti e la
circolare 19 luglio 2002 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
del Ministero della Giustizia avente ad oggetto Direttive per l'applicazione
della Legge n.193/00 ( c.d. Smuraglia) e dei Decreti di attuazione del
9 novembre 2001 e del D.M. n.87 del 25 febbraio 2002.
Con riferimento alle questioni interpretative evidenziate nell'intervento,
la circolare I.N.P.S. chiarisce che :
· le agevolazioni contributive relative a periodi già scaduti
decorrono dal luglio 2000, in quanto periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore della L.nr.193/00;
· le cooperative sociali e le imprese pubbliche e private all'atto
del recupero delle agevolazioni relative a periodi pregressi avranno cura
di restituire ai lavoratori la quota di contribuzione oggetto dello sgravio
precedentemente trattenuta, effettuando le operazioni di conguaglio entro
il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare;
· le aziende pubbliche e private che organizzano attività
di servizio o produttive intra moenia sono ammesse alle agevolazioni limitatamente
alle persone impegnate nelle attività lavorative che si svolgono
all'interno degli istituti penitenziari.
La circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria chiarisce
che:
· le cooperative sociali sono considerate come rientranti nel novero
delle imprese e, in quanto tali, sono ritenute destinatarie di entrambi
i benefici, cioè sia, come è pacifico, della riduzione contributiva
sia dell'agevolazione fiscale, quando assumano o formino detenuti per
l'espletamento di attività produttive o di servizi all'interno
degli istituti penitenziari;
· solo le cooperative sociali, e non anche le aziende pubbliche
e private, possono usufruire del beneficio della riduzione contributiva
nei confronti dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno;
· i due benefici delle riduzioni contributive e delle agevolazioni
fiscali per esigenze sistematiche hanno la stessa decorrenza retroattiva
fissata al 28 luglio 2000;
· il D.A.P. stesso dovrà erogare annualmente all'I.N.P.S.
e alla Agenzie delle Entrate i mancati introiti derivanti dall'applicazione
della nuova normativa così che, per il periodo pregresso dal 28
luglio 2000 al 31 luglio 2002, devono essere monitorati su base nazionale
il numero dei detenuti assunti, il numero dei datori di lavoro e l'importo
globale del credito di imposta e degli sgravi contributivi da rimborsare;
· il monitoraggio consentirà altresì di verificare
l'entità dei fondi da versare per gli sgravi fiscali e contributivi
e di accertare l'ammontare di quelli ancora disponibili con la conseguenza
che, se si accertasse l'esaurimento delle risorse che costituiscono la
copertura di legge, di tale circostanza dovrà essere data adeguata
pubblicizzazione(dato che nella circolare non viene dato per certo, ma
solo previsto in prospettiva un ulteriore finanziamento della legge).
Alessandra Bassan
Io sono sempre stupita dalla capacità degli esperti di tirar fuori
da una cartellina di decreto delle riflessioni non solo molto qualificate
ma anche dei dubbi per cui io, che sostanzialmente mi auguravo di poter
arrivare alla fine di questo incontro con alcuni punti fermi, ho l'impressione
che avremo bisogno di ulteriori approfondimenti e di ulteriori verifiche.
La dottoressa Vitali ha affrontato per ultimo un argomento e un tema molto
caldo, che è proprio quello che afferisce al rapporto di lavoro
subordinato e quindi alla possibilità di usufruire, nei modi e
con le modalità che vedremo, di sgravi contributivi o sgravi fiscali
nella forma del credito di imposta da parte sia delle cooperative che
delle imprese.
Uno zoom su queste problematiche lo chiedo ad Angela Brunetto che di queste
cose si occupa quotidianamente.
Angela Brunetto
Devo dire che dopo due interventi così dotti e direi amplissimi,
francamente ho ben poche cose da dire, io che mi sento un po' un "operaio
del diritto". Chi mi ha preceduta, per mestiere, interpreta le norme,
ci aiuta a capire.
I consulenti del lavoro, come me, sono quelli che queste norme mettono
in pratica quotidianamente, per quanto mi riguarda con le imprese artigiane
e le piccole imprese, e quindi cercando di aiutare le imprese a capire
cosa conviene, cosa è meglio; cercando di risolvere, quando possibile,
contenziosi con gli enti, con l'Inps: ci sentiamo veramente operai del
diritto. Entrerò, per quanto mi concerne e mi compete per la mia
esperienza, nei decreti di attuazione, quello fiscale soprattutto che
è quello che riguarda più da vicino il mondo delle imprese.
Una battuta al volo: imprese. Io temo che il DM dello scorso 9 maggio,
riguardante gli sgravi fiscali, si riferisca veramente solo alle imprese.
Quando la legge, quando lo Stato, ha voluto ampliare la sfera dei soggetti
ai quali concedere agevolazioni ha detto "datore di lavoro".
Faccio un esempio: l'articolo 7 della legge 388 del 2000 ha previsto un
credito di imposta, quindi un premio chiamiamolo così, che va al
datore di lavoro che, assumendo a tempo indeterminato lavoratori aventi
alcune caratteristiche, incrementa il proprio organico medio. "Datore
di lavoro" dice la norma, quindi colui che dà lavoro, non
facendo distinzione fra imprese ed altri soggetti, ad esempio i professionisti
o le cooperative. Un'altra legge ancora più vecchia, del '90, la
407, anche lì diceva "datore di lavoro". Quindi quando
la legge vuole concedere l'agevolazione ad una più vasta platea
di soggetti, dice "datore di lavoro". E importanti per capire,
per attuare le norme, come già diceva chi mi ha preceduta sono
le circolari. Emanata la legge, chi insegna, chi interpreta, chi dà
gli strumenti a noi operatori del settore è la prassi amministrativa,
quindi le circolari, i messaggi, le note emanate dai vari Enti. Consultando
Internet, fino a ieri sera, l'Agenzia delle Entrate, normalmente tempestiva,
non ha speso un rigo su questo DM. L'Inps neanche a parlarne: è
una macchina lenta come ricordo in tutte le occasioni, ed è sempre
in ritardo nel fornire le istruzioni. Le circolari potrebbero ampliare
la sfera dell'applicazione prevista dalla legge, e quindi dire che alle
imprese, alla luce della L. 142 dello scorso anno, si possano assimilare
le cooperative? Sarebbe quantomeno singolare. Le cooperative, e parliamo
ovviamente di cooperative vere, perché, come diceva giustamente
la dottoressa Vitali, per fortuna la legge 142 ha arginato in qualche
modo il fenomeno scandaloso della cooperazione finta. Che non è
la vostra, , sono le altre cooperative, quelle che con la solidarietà,
con il "sociale" non hanno veramente nulla a che fare. Nella
mia esperienza ormai ventennale nella consulenza del lavoro, mi è
capitato, e capita ancora, che alcuni titolari d'azienda mi chiedano come
fare per risparmiare sui costi del personale e mi propangono di "mettere
su" una cooperativa. Quando cerco di capire perché pensano
proprio alla cooperativa, la risposta, invariabilmente è la stessa
"Perché mi hanno detto, il mio vicino, al bar, dal tabaccaio
che se metto su una cooperativa non pago i contributi, posso licenziare
quando voglio." Insomma, tutte le flessibilità che possono
saltare in mente. E a me tocca ricordare, tanto per cominciare, che uno
dei presupposti della cooperativa è quello che la gestione sia,
appunto, svolta in modo partecipato, ed i soci partecipino alla gestione
della stessa, quindi si decida insieme, per esempio se acquistare un macchinario
o non acquistarlo, venderlo o quant'altro. E a questo punto l'invariabile
risposta " Ma io non voglio qualcuno che comandi in casa mia ".
Quindi, nel mio piccolo, tento di dissuadere dal costituire scooperative,
quando le intenzioni mi paiono "poco lecite". Ma per fortuna,
leggi recenti sono intervenute in questo senso per cercare di arginare,
sicuramente non completamente, questo fenomeno davvero brutto. Tornando
invece ai DM del 9 maggio: "imprese" temo, per quanto ad oggi
ne sappiamo, che siano proprio le imprese, quindi che siano esclusi i
datori di lavoro diversi. Anche qua, imprese che assumano lavoratori che
ad una certa data, quindi luglio 2000, risultassero detenuti o internati.
E abbiamo capito, dopo la dotta spiegazione della dottoressa Vitali chi
è il detenuto. Apro una piccolissima parentesi: circa quindici
anni fa, ho seguito per qualche tempo un percorso di inserimento di detenuti.
Il carcere di Torino, all'epoca era ancora Le Nuove, aveva messo in piedi
questo progetto con la città di Torino e le Associazioni imprenditoriali,
per cercare aziende che fossero disponibili a dare una mano, quindi a
dare un contributo attivo nel percorso di reinserimento dei detenuti,
attraverso percorsi di formazione e successive, eventuali, assunzioni
di questi ragazzi e ragazze nel mondo delle imprese. E' stata un'esperienza
conclusasi piuttosto rapidamente anche perché, da parte del mondo
delle grandi imprese, non vi è stato alcun interessamento. Per
quanto mi riguarda, già all'epoca seguivo le imprese artigiane,
è stata un'esperienza che mi ha dato molto e mi ha insegnato, che
gli sgravi fiscali, gli sconti contributivi, sono importantissimi perché
comunque aiutano, ma non deve mancare la volontà di farsi parte
attiva in un percorso di reinserimento, dando fiducia, creando un circolo
virtuoso. Mi ricorderò sempre una lettera che mi scrisse uno di
questi ragazzi che avendo i requisiti per essere ammesso alle misure alternative
alla detenzione, cercava disperatamente un datore di lavoro disposto ad
assumerlo. Da quella lettera ho capito che non sono necessariamente le
competenze professionali o gli eventuali benefici contributivi o fiscali
portati in dote dai detenuti a spingere le imprese all'assunzione: quello
che è importante è appunto cominciare a conoscere una persona
che sta in galera e dargli modo di uscire da quell'esperienza sicuramente
drammatica dando loro fiducia. E la fiducia purtroppo, o per fortuna,
non si acquista, non si compra con gli sgravi contributivi. Chiusa la
parentesi.
Quindi, tornando ai decreti in questione, sì agli sgravi a queste
imprese che hanno la decorrenza ormai datata: due anni, dal punto di vista
fiscale infatti è chiara la decorrenza e la scadenza. Mentre da
parte contributiva, visto che la scadenza non è prevista dalle
norme di legge si va avanti. Nel DM del novembre scorso si fa riferimento
a un importo che lo Stato destina nel triennio 2000 - 2002 a copertura
degli oneri previdenziali. Punto. Se non c'è scadenza, non c'è
scadenza, d'altro canto la 381 non ha scadenza, concede questi sgravi
contributivi alle cooperative sociali che assumono questi lavoratori finché
ci sono i soldi. Quando non ci saranno più i soldi si vedrà.
D'altro canto la già citata legge 407 del '90, che concede sconti
contributivi molto forti ai datori di lavoro che assumono disoccupati
di lunga durata, è ancora in vigore dopo dodici anni. E' vero che
da qualche mese c'è un gran fermento intorno alla riforma del mercato
del lavoro e, più in generale sul sistema degli ammortizzatori
sociali, quindi può essere che questa legge venga modificata. Ma
tornando all'articolo 1, è concesso questo credito di imposta pari
a 516 euro al mese per ciascun lavoratore detenuto assunto. Ma si dice
anche, nell'ultimo articolo di questo DM che l'importo complessivamente
stanziato dallo Stato nel triennio è pari a 4 miliardi - mi scuso
se parlo di lire ma non ho ancora imparato a pensare in euro. E uno pensa
"ma sono un sacco di soldi 4 miliardi". Non è vero niente,
perché facendo un conto veloce veloce questo bonus premia le aziende
che hanno assunto in tutto 133 detenuti, se tutti questi lavoratori, ovviamente,
hanno i requisiti per godere dei 36 mesi di benefici.
Un altro aspetto, già sottolineato dalla dottoressa Vitali, è
quello relativo al fatto che la legge in questione non prevede, quale
condizione per ottenere il bonus, che l'assunzione sia fatta a tempo indeterminato.
La flessibilità in entrata, nel nostro Paese ormai è un
fatto acquisito da tempo e ci permette di assumere un lavoratore, anche
detenuto per ottenere gli sgravi, a termine.
Quindi l'impresa ha l'esigenza di coprire un posto vacante per esempio
per quaranta giorni posso sicuramente godere di questo beneficio. Ovviamente
in questo caso il bonus fiscale è proporzionato alla durata. Non
solo: si fa anche riferimento al fatto che il lavoratore possa essere
assunto a tempo parziale, quindi se un'azienda vuole attivare un rapporto
part-time -è possibile assumere contemporaneamente a termine ed
a part-time- anche in questo caso il bonus spetta, ovviamente ridotto
in proporzione. Un aspetto importante è quello della corrisposione
a questi lavoratori, di un un trattamento economico non inferiore al minimo
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.. Contrariamente
a un'altra legge, la 388 del 2000 già citata in precedenza, non
è richiesto che l'azienda, oltre a rispettare il trattamento economico
minimo, rispetti anche le normative relative all'igiene e sicurezza nei
luoghi di lavori previsti dalla legge 626. È singolare questa "dimenticanza",
mi ha fatto riflettere. Tutte le norme di legge che ricordo che prevedono
sconti o bonus per le aziende parlano sempre del rispetto di normative
di igiene e sicurezza sul lavoro.
Altro incentivo per chi assume questi lavoratori è il fatto che
per ulteriori sei mesi, dopo la cessazione della detenzione, vi è
il diritto al bonus. Come fare a utilizzarlo? Semplicissimo, con la compensazione.
Chi di voi paga contributi e tasse sa che ormai da qualche anno c'è
il modello F24, un modello unificato che permette la compensazione immediata,
nei casi previsti, tra debiti e crediti, non si aspetta più che
l'erario o i vari enti rimborsino i crediti dopo mesi e mesi. Altro aspetto
interessante è dato dalla lettura dell'articolo 5 di questo DM,
laddove si dice che questo bonus da un milione al mese, a tempo pieno
per ogni lavoratore assunto, è cumulabile con altri benefici. E
in particolare cita appunto l'articolo 7 della legge 388 /2000. Quindi
se un'impresa, io continuo a pensare all'impresa, assume un detenuto a
tempo indeterminato perché non ha interesse a fissare una scadenza
predeterminata, ha diritto al milione di lire previsto dal DM legato alla
legge Smuraglia, ha altresì diritto, se l'età del detenuto
assunto è superiore ai 25 anni, e da oltre due anni non ha avuto
altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato (perché magari era
in galera), ad un altro bonus di 800.000 lire mensili, previsto appunto
dall'art. 7 legge 388/00, a condizione che l'assunzione incrementi l'organico
medio dell'impresa.. E ancora: in virtù del fatto che il lavoratore
da oltre due anni è disoccupato, porta in dote un'ulteriore agevolazione,
questa volta di natura contributiva, prevista dalla legge 407/90 che esonera
le imprese dal pagamento dei contributi a proprio carico per 36 mesi.
Per essere un minimo concreti ed operativi, quindi, prendendo a riferimento
un lavoratore metalmeccanico artigiano di quinto livello, quindi un operaio
qualificato, della Regione Lombardia, vedremo che il costo complessivo
per l'azienda, tra salario diretto (minimo tabellare, ex contingenza,
ecc) salario indiretto (ferie, permessi, tredicesima, trattamento di fine
rapporto, ecc), oneri contributivi dovuti ad Inps ed Inail, si aggira
attorno ai 40 milioni di lire all'anno. Se da questo importo noi togliamo
mensilmente il milione di lire del DM Smuraglia e le ottocento mila lire
dell'articolo 7 della 388/00 avremo un risparmio di 21 milioni e ottocento
mila lire, quindi il costo aziendale scende a circa 16 milioni e annui.
Se poi per questo lavoratore si possono godere dei benefici contributivi
previsti dalla 407/90 il costo finale a carico dell'impresa è davvero
irrisorio.Riepilogando quindi, il lavoratore che abbia i requisiti per
rientrare nella legge Smuraglia, nella 388/00 e che ha anche lo sgravio
contributivo della 407/90 costa all'azienda 7 milioni e centomila lire
all'anno!
Torniamo all'oggetto, che è uno dei DM attuativi della legge Smuraglia:
l'assunzione del detenuto può anche essere effettuata con rapporto
di apprendistato, il che presuppone che vi sia un datore di lavoro, o
un suo delegato, che insegna ed un lavoratore che impara.. L'età
massima per l'assunzione degli apprendista è fissata dalla legge,
generalmente a 24 anni, elevata a 26 in alcune aree particolari, e, in
alcuni settori del comparto artigiano fino a 29 anni: ad esempio nel settore
del legno-arredamento, metalmeccanico-installazione impianti, ed altri
ancora. Come detto, presupposto dell'apprendistato è il dovere,
in capo al datore di lavoro, di addestrare il lavoratore affinchè
acquisisca una qualificazione, ottenendone in cambio notevoli vantaggi
sia di natura contributiva, sia di natura retributiva. La retribuzione
dell'apprendista, infatti, cresce progressivamente col trascorrere del
tempo e del compimento del processo di formazione.
Alessandra Bassan
Ringraziamo Angela Brunetto che, con tutto l'entusiasmo e la disponibilità
che la contraddistinguono, ha messo anche lei tantissima carne al fuoco:
poi dovremo in qualche modo riordinare le idee. La parola alle Istituzioni,
a Mariella Fracasso: l'Amministrazione Provinciale ha un ruolo strategico
su questa partita, in qualche modo "regolatore" proprio per
le sue specifiche competenze istituzionali in materia di mercato del lavoro,
e quindi è importante ascoltare il suo punto di vista.
Mariella Fracasso
Dopo aver assistito ad una ricchissima illustrazione della normativa
ed aver esplorato, con voi, l'evidenza di una serie di complessità,
il mio intervento, che non ha e non avrà le caratteristiche di
disamina da fine giurista (come quello di chi mi ha preceduto) cercherà
di fare il punto su alcuni elementi rispetto ai quali la Provincia di
Milano può dirsi parte attiva in quanto Istituzione che, come ricordava
Alessandra Bassan presentandomi, è titolare delle politiche del
lavoro. Io aggiungerei anche delle politiche attive del lavoro. Quindi
quello che un'Amministrazione Provinciale può sviluppare in questa
fase così ricca di stimoli, di proposte, di opportunità,
è quella di dare un supporto a organizzare, collegare, ordinare
la possibilità di ben fruire di questi benefici, in maniera organica
e in maniera chiara. Certo che la Provincia non gestisce direttamente
nessuna delle attività, delle procedure e delle misure, che portano
a fruire delle agevolazioni e degli sgravi sia contributivi sia fiscali,
però può facilitare, in una logica di interventi più
ampi, le sinergie positive tendenti all'integrazione lavorativa dei detenuti.
Da anni la Provincia di Milano ha sostenuto, nel nostro territorio, una
serie di iniziative per potenziare, e supportare i soggetti del privato
sociale, che, come l'Agenzia di Solidarietà e come l'insieme delle
realtà costituitesi in Associazione Temporanea di Scopo, hanno
realizzato rilevanti azioni: di orientamento, di sensibilizzazione del
mondo produttivo, di ricerca di opportunità di lavoro per i detenuti,
pertanto può dare un ulteriore impulso al loro sviluppo. Può
contribuire a che tutta una serie di attività dirette all'integrazione
lavorativa si concludano con la fruizione pratica e concreta di queste
misure agevolative, rivolte ai datori di lavoro (privati, pubblici e cooperative
sociali).
Quello su cui, come Provincia, ci siamo mossi in questi giorni, lette
come voi tutti le regole e le novità nei due decreti che sono stati
illustrati, è stato, appunto il facilitare il raccordo con gli
enti erogatori, soprattutto con l'Inps, svolgendo un ruolo (che io definirei
come azione di politica attiva del lavoro) teso a sollecitare l'ente previdenziale,
perché, rapidamente possa chiarire l'insieme delle modalità
di applicazione di questi sgravi e di conseguenza renderli accessibili
e renderli visibili, chiari e fruibili, da parte di datori dei lavoro,
cooperative sociali comprese. Abbiamo messo sul sito della Provincia,
proprio da un paio di giorni, la notizia così, un po' fredda, un
po' secca, con poco commento: ci sono, cari datori di lavoro, queste opportunità,
vi diremo nell'immediato, nel prossimo futuro, come fruirne, come arrivarci.
E' già stato fissato per martedì pomeriggio, della settimana
entrante, un primo incontro con la direzione regionale dell'Inps, con
il dottor Vela e i suoi collaboratori, per poter arrivare in termini rapidi
e concreti a conoscere e applicare le procedure operative.
Mi resta qualche dubbio, qualche perplessità che intendevo esprimere
a conclusione di questa giornata. Ho qualche preoccupazione, che è
già stata espressa anche da altri relatori, per i limiti delle
risorse che sono stanziate con questi decreti. Le cifre e le somme le
avete già sentiti in precedenza (l'equivalente di 4 e 5 miliardi
delle vecchie lire). Temo che con il pregresso dei soggetti già
probabilmente assunti nel 2000 e nel 2001, si possa subito arrivare ad
una totale saturazione delle risorse, tale da non poter di perfezionare
nel corso del 2002 altre costituzioni di rapporto di lavoro mirato e di
senso per gli attuali detenuti. Stiamo riflettendo su questo dato e pensiamo
di elaborare dei criteri e delle priorità che potrebbero essere
un elemento di interesse da approfondire se, come io temo, arriveremo
a un'anticipata ipotesi di non fruizione di questi sgravi. Quindi ragionare
sul come ( trovandoci in questo enpasse,) si possano trovare intese con
le altre Istituzioni competenti per definire criteri adeguati e trasparenti
che definiscano le priorità di fruizione, in attesa che, al principio
del nuovo anno - e speriamo non più con questo ritardo - un ulteriore
decreto stanzi ulteriori risorse per gli anni successivi. Un secondo elemento
di preoccupazione, che in parte è già stato sfiorato, ha
a che fare con la formazione professionale, che mi sembra importante sia
stata introdotta, come fase preparatoria e propedeutica all'assunzione
definitiva. Il dubbio è che nessun tipo di durata del percorso
formativo viene ipotizzata da parte del legislatore per la fruizione degli
sgravi in questo caso. Quindi di questo triennio che è finanziato
con l'attuale decretazione, quanti mesi e quanti anni sono destinati alla
formazione prima di arrivare a costituire il rapporto di lavoro? Penso
che, anche qui, qualche elemento ulteriore di criterio, di durata, di
coordinata, che possa intervenire a questo proposito l'Amministrazione
Provinciale, nel suo ruolo, può elaborarlo, può proporlo,
può discuterlo insieme agli altri attori istituzionali. La durata,
poi, dei trenta giorni di rapporto di lavoro minimo indispensabile per
l'accesso agli sgravi, evidenzia qualche altro margine di criticità
al quale dobbiamo essere molto sensibili, perché sia fatto buon
uso di queste risorse e perché non diventino un espediente per
frammentare e parcellizzare opportunità di lavoro che, di trenta
in trenta, possono correre il rischio di essere utilizzate con altri scopi,
inducendo pertanto un uso distorto delle agevolazioni. Si tratta piuttosto
di inserire questi benefici fra gli interventi volti a realizzare un sistema
occupazionale virtuoso, un sistema che, debitamente agevolato e integrato,
favorisca un'attività piena, duratura, stabile e soddisfacente,
sia per i detenuti che per i datori di lavoro. Quindi una nostra attenzione
Provinciale che presidi la qualità della collaborazione e dei collegamenti
con l'Amministrazione Penitenziaria, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate,
credo possa contribuire alla costruzione del sistema. Naturalmente vi
saranno molti e corretti utilizzi del lavoro a termine, che va benissimo;
è importante che ci sia la finanziabilità anche di questi
tipi di rapporti di lavoro, che tuttavia ci auguriamo possano preludere
ad una trasformazione in lavoro definitivo, perché io credo che
sia interesse della maggior parte dei datori di lavoro quello di fidelizzare
i propri dipendenti e quindi di non perderli una volta che li hanno formati,
che li hanno assunti e che li hanno integrati per un periodo 'determinato'
di tempo. Ci vuole un buon utilizzo del rapporto a tempo determinato perché
possa essere dotato degli stessi sgravi e delle stesse misure concesse
per il tempo indeterminato e una particolare attenzione, però,
a che il percorso formativo, utile, opportuno e necessario, non sia lasciato
nella totale indeterminatezza, con quanto vi consegue di incertezza per
il soggetto detenuto o ex detenuto.
Mi fermerei qui, aggiungendo solo qualche elemento e considerazione non
strettamente legata alla legge Smuraglia e ai suoi decreti.
Tutto quello che si è rapidamente evoluto negli ultimi tempi in
materia di mercato del lavoro, di nuova disciplina del collocamento, con
il decentramento amministrativo(D.L.vo 469/97), presenta ancora degli
aspetti irrisolti e, nel caso del carcere, anche un po' caotici. Lo ricordava
anche la dottoressa Brunetto, la nuova concezione dello stato di disoccupazione
(D.L.vo 181/00), l'iscrizione al collocamento, il tesserino rosa che non
c'è più, l'iscrizione fatta per delega ed in modo diversificato
all'interno degli Istituti Penitenziari, la possibilità di recupero
dell'anzianità di iscrizione per poter fruire dei benefici della
L.407, sono una serie di elementi sui quali stiamo lavorando per poter
arrivare a un impianto organico, chiaro, in modo che non accada, sul nostro
territorio, che a San Vittore si operi in un modo, mentre ad Opera in
un altro e a Bollate in un altro ancora. Stiamo quindi lavorando per dare
armonia e chiarezza anche agli aspetti relativi ai procedimenti che devono
essere adottati da parte della Provincia, del detenuto, dell'Amministrazione
Penitenziaria e degli altri soggetti che cooperano per tutte le iniziative
di sostegno e di formazione all'inserimento lavorativo, affinché
si configuri un impianto efficiente ed organico, senza tutte le perdite
di energie per inventare di volta in volta una procedura, una modalità
che, naturalmente, non ci aiuta ad usare bene, quando vi si arrivi, anche
le agevolazioni previste dalla legge Smuraglia e dai suoi decreti attuativi.
Vi ringrazio.
Alessandra Bassan
Ringrazio Mariella Fracasso, che ha manifestato notevole l'impegno in
nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale nello svolgere un'azione
incisiva, in primis di stimolo, nei confronti dell'Inps perché
in tempi rapidi e con sufficiente chiarezza emani le circolari (fondamentali
perché gli operatori si orientino) sulla tematica molto delicata
dei tempi e delle forme degli interventi formativi che sono citati in
modo generico e quindi rischiano la possibilità di speculazioni.
Non dobbiamo dimenticare (in questo caso parlo davvero a nome dell'Agenzia
come vice-presidente - credo che il lavoro dell'Agenzia di questi anni
sia sotto gli occhi di tutti e testimoni il fatto che il nostro lavoro
è al 99 per cento finalizzato alla sensibilizzazione, alla cultura
e all'integrazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e nella
società, anche a prescindere da strumenti che sono plurimi e utilizzabili
ad incastro) che se vogliamo in qualche modo scardinare un muro di quasi
indifferenza, fatta eccezione per una minoranza di imprese e di sistemi
economici produttivi del nostro paese, ci vogliono anche questi strumenti.
Questo è, e il Seminario di oggi lo dimostra, il tentativo di analizzare
uno degli strumenti di cui disponiamo. Poi, le parti sociali per un verso,
le istituzioni pubbliche per l'altro, la società civile, l'associazionismo,
il volontariato per l'altro, devono certamente costruire insieme un sistema
di integrazione ed è quello che credo tutti possano testimoniare
sia stato in questi anni il lavoro dell'Agenzia. Quindi più siamo
e meglio è.
Ho ricevuto una richiesta di chiarimento da parte di Giancarlo Brunato
Giancarlo Brunato
La mia è una domanda semplice, tecnica, magari anche banale, che
va al di fuori della questione se siamo o non siamo imprese. Sono un cooperatore
sociale, cooperatore di tipo B. Noi amiamo definirci imprese sociali.
La domanda tecnica è questa: i nostri amministratori nelle cooperative
sociali, letti questi regolamenti, si sono fatti delle convinzioni che
è bene cercare di fugare adesso, se riusciamo. Le cooperative sociali
di tipo B sono titolari dello sgravio contributivo ai sensi della legge
381. Questo regolamento, mi riferisco in particolare all'ultimo, quello
di febbraio, parla di questo sgravio fiscale, credito d'imposta di un
milione. C'è la credenza che questa cosa riguardi anche le cooperative
sociali e quindi siccome, sempre in questo regolamento, all'articolo 5
si parla di cumulabilità delle agevolazioni, tutti si sono impegnati
di andare avanti su questa strada. Da alcuni interventi mi è parso
di capire che la questione possa non essere esattamente questa.
Francesco Maisto (intervento ancora in bozza non corretto dall'autore)
Io non vorrei fare un'interlocuzione permanente, ma sarebbe grave se
prevalesse un'interpretazione sulla quale qualcuno vi conta, scoprendo
poi alla fine di non ottenere quanto atteso. Su questo è sempre
bene andare con i piedi di piombo. All'inizio vi ho espresso una posizione
che non necessariamente deve essere quella prevalente, perciò avevo
detto "guardate che probabilmente dirò delle cose che non
vi piaceranno". E avevo detto "guardate che per quanto riguarda
le cooperative sociali, dalla lettura che ne dò io, non ritengo
che gli sgravi fiscali ci siano". Però prendo atto del fatto
che, nel dubbio, c'è stato in alcuni territori, chi si è
avvalso correttamente, e ha fatto bene, degli sgravi fiscali. Io non so
quando si siano fatti gli incontri al Ministero di Giustizia. Attualmente
al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ne sanno poco di tutte
queste cose, tant'è che uno dei decreti, cioè quello sulle
agevolazioni contributive, è stato puramente e semplicemente il
ricalco di quello precedente. Per quanto riguarda invece specificamente
quello sugli sgravi contributivi, se si va a paragonare la minuta della
bozza del decreto come era stata fatta in precedenza e come è fatta
attualmente, si vede la grande differenza, visto che il precedente non
conteneva tetti, cioè non conteneva l'emolumento massimo, quindi
il raggiungimento per lo sforamento della quota. Quindi lì la modifica
del decreto per quanto riguarda gli sgravi fiscali è stata fatta,
ormai c'è il tetto. Io non so fino a quando siano stati fatti questi
incontri, però nella corrispondenza ufficiale tra il Ministero
della Giustizia e il Ministero del Tesoro fino all'ottobre del 2000, l'interpretazione
era la seguente: nel corpo di una lettera si diceva "da ciò
deriva che le aziende pubbliche e private potranno usufruire di sgravi
contributivi e fiscali godendo di maggiori incentivi rispetto alle cooperative
sociali che invece usufruirebbero di soli sgravi contributivi". Non
è stato questo il mio criterio di orientamento dell'interpretazione,
perché nell'interpretazione e non nell'applicazione della legge,
che è cosa diversa, ci si mette davanti la legge e i decreti e
ci si ragiona. Questo in qualche modo mi conferma un'interpretazione.
Mi auguro che invece sia nel senso che dice qualcuno di voi. È
impossibile che attualmente al DAP vi sappiano dare delle indicazioni,
la precisione e la puntualità di Don Colmegna e di Licia Roselli
si era manifestata nell'invitare a questo seminario anche rappresentanti
del DAP, che non hanno potuto partecipare.
Alessandra Bassan
Chiudiamo i nostri lavori,. Vi ringrazio per la partecipazione e arrivederci.
Vi faremo sapere nel caso di ulteriori chiarimenti.
|